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PRESTITO FINALIZZATO E NON FINALIZZATO: un rapido confronto


Il prestito può essere finalizzato o non finalizzato.
Il prestito finalizzato è quel tipo di finanziamento in forza del quale il cliente si obbliga all’acquisto di un determinato bene di consumo che deve essere necessariamente specificato al momento della stipula del contratto.
Il prestito ha, dunque, una precisa finalità che non può essere modificata nel tempo; il soggetto richiedente deve mettere necessariamente a conoscenza l’istituto finanziatore dell’utilizzo che intende fare della somma di denaro richiesta.
Nel caso di prestiti non finalizzati, al contrario, il cliente non ha alcun vincolo di destinazione ed è libero di disporre della somma richiesta in prestito con maggiore libertà d’azione.
Generalmente i prestiti finalizzati vantano una maggiore semplicità e rapidità. Si tratta di quei prestiti che spesso vengono erogati dallo stesso punto vendita del bene in questione, grazie a convenzioni commerciali e finanziarie con le banche. Per ovvie ragioni, dovendosi il richiedente rivolgere direttamente agli istituti di credito per i prestiti non finalizzati l’apparato burocratico si appesantisce sensibilmente.

Vale la pena di precisare che quando si parla in generale di prestiti ci si riferisce sempre al prestito personale che è un finanziamento non finalizzato.
Si parla, dunque, della cessione di una somma di denaro, da parte di una banca o di un istituto specializzato, ad un tasso d’interesse solitamente fisso, che il debitore deve restituire secondo un piano rateale costante.
Il prestito personale viene anche definito come “credito al consumo”, in quanto non direttamente riconducibile all’acquisto di un determinato bene o servizio.

Non avendo un obbligo di destinazione, il prestito personale è rivolto a quelle persone fisiche, che in necessità di liquidità vogliono richiedere del denaro agli istituti di credito senza dover dare spiegazioni sullo scopo dello stanziamento economico.
Cercando di quantificare, pur in via approssimativa, l’entità dei prestiti generalmente concessi variano da euro 1.500,00 ad euro 30.000,00 con una durata del finanziamento tra 1 anno ai 5 anni.

Federica Ferri

IL CONTRATTO DI PRESTITO


Il contratto di prestito consiste nell’accordo con cui un soggetto si impegna a consegnare una determinata somma di denaro ad un secondo soggetto che si impegna a restituirla a determinate condizioni.
In quanto contratto, è fonte di obbligazioni ed ha un contenuto patrimoniale.
Con la sottoscrizione del contratto di prestito viene formalizzata la richiesta di finanziamento tra il richiedente e l’istituto o banca erogatrice. E’ necessaria la duplice copia.
Esso dovrà contenere: i dati anagrafici del richiedente, il suo stato civile, professione e livello di reddito, le condizioni del finanziamento, le garanzie e la sottoscrizione di un’eventuale copertura assicurativa.
Indispensabile, l’indicazione della modalità del rimborso del prestito (tramite bollettini postali a tramite RID bancari o postali), l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali da parte della società finanziaria, ai sensi di legge, ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Nel testo dell’accordo, vengono poi precisate le condizioni generali del finanziamento: TAEG, TAN, le sanzioni contrattuali per i casi di insolvenza o di estinzione anticipata, eventuali condizioni assicurative, la possibilità di cessione del contratto a terze società.
Come già detto, si allega inoltre l’informativa sulla privacy.

L’intero contratto finanziario dovrebbe essere improntato al rispetto delle regole di trasparenza specifiche, la mancanza delle quali potrebbe dar luogo alla nullità dello stesso.
Trasparenza significa che il tasso di interesse praticato dovrà essere ben chiaro, così come l’ammontare del finanziamento, importo, numero e scadenza di ogni singola rata.
In generale, negli ultimi anni, il tasso d’interesse legale è stato fissato al 5% ma, in virtù della libera autonomia delle parti, ogni istituto finanziario dispone di un certo grado di flessibilità per potersi accordare (con vincolo di forma scritta) con il contraente ad un tasso più elevato.

Ai sensi dell’art. 644 c.p. Così come modificato dalla legge n. 108 del 1996, il tasso di interesse indicato nel contratto non deve superare il tasso limite legalmente determinato dal governo: contravvenire a quest’obbligo potrebbe significare commettere reato di usura.
La forma dell’atto deve essere scritta poiché nessuna somma di denaro può essere richiesta o addebitata se non sulla base di chiare condizioni contrattuali.

Federica Ferri

Tutti i mutui delle Poste

Mutui proposti da Poste Italiane S.p.A.


Mutuo a tasso variabile e rata costante finalizzato all’acquisto, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, o alla sostituzione di altro mutuo precedentemente stipulato con altro Ente erogante. Le variazioni del tasso applicato al mutuo determinano la variazione della sua durata.


Mutuo a tasso fisso e rata decrescente finalizzato all’acquisto, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, o alla sostituzione di altro mutuo precedentemente stipulato con altro Ente erogante.



Mutuo a tasso fisso finalizzato all’acquisto, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, o alla sostituzione di altro mutuo precedentemente stipulato con altro Ente erogante.


Mutuo a tasso misto finalizzato all’acquisto, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, o alla sostituzione di altro mutuo precedentemente stipulato con altro Ente erogante




Mutuo a tasso variabile finalizzato all’acquisto, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, o alla sostituzione di altro mutuo precedentemente stipulato con altro Ente erogante

Mutuo a tasso fisso con rate iniziali contenute finalizzato all’acquisto, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, o alla sostituzione di altro mutuo precedentemente stipulato con altro Ente erogante